TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

di Sinsoma GmbH

I. Ambito di applicazione:

  1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate CGC) si applicano a tutti gli ordini e ai rapporti contrattuali (contratti) che Sinsoma GmbH in qualità di contraente (di seguito denominata Sinsoma) stipula con uno o più clienti (di seguito denominati cliente, committente o acquirente).
  2. Le CGC si applicano integralmente a ogni rapporto contrattuale/ordine tra Sinsoma e il Cliente. Le restrizioni, le modifiche o la sospensione completa delle CGC richiedono un accordo scritto in ogni singolo caso per essere efficaci.
  3. Sinsoma si riserva il diritto di modificare le proprie CGC. La modifica diventerà effettiva nei confronti del cliente se quest’ultimo non si opporrà alla modifica entro e non oltre due settimane dalla pubblicazione della modifica sulla rispettiva homepage di Sinsoma. In questo contesto, Sinsoma non è tenuta a notificare al cliente le modifiche, ma è responsabilità del cliente venire a conoscenza del contenuto delle CGC e di eventuali modifiche.
  4. Eventuali condizioni generali di contratto del Cliente saranno efficaci nei confronti di Sinsoma solo se espressamente riconosciute per iscritto da Sinsoma nel singolo caso.

II. disposizioni contrattuali generali:

  1. Ogni contratto deve essere redatto per iscritto per essere efficace; pertanto, un ordine si considera accettato da Sinsoma solo se l’accettazione avviene per iscritto. Gli accordi verbali di garanzia non sono validi.
  2. Il punto 1. si applicherà mutatis mutandis anche a una deviazione – completa o parziale – dalle presenti CGC.
  3. La forma scritta si considera rispettata anche se le dichiarazioni vengono fatte via e-mail o fax; non è invece rispettata se le dichiarazioni vengono fatte via SMS, WhatsApp o altri messaggi brevi via cellulare.

III. servizi/obblighi di Sinsoma; riservatezza:

  1. Sinsoma informerà il cliente per iscritto dei risultati delle indagini o delle misurazioni effettuate; ciò avverrà sotto forma di un cosiddetto rapporto di indagine/misurazione (di seguito: rapporto).
  2. Sinsoma manterrà la riservatezza su: il cliente specifico, il contenuto specifico dell’ordine, qualsiasi problema operativo del cliente di cui venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’ordine, nonché sui dati che consentono l’identificazione del cliente (obbligo di riservatezza). L’obbligo di mantenere la segretezza si applica solo nella misura in cui non è contrario a disposizioni di legge obbligatorie o a requisiti ufficiali.
  3. Se per l’esecuzione dell’ordine Sinsoma si avvale di subappaltatori o agenti vicari, la responsabilità per la corretta esecuzione dell’ordine rimane a carico di Sinsoma. In questo caso, l’obbligo di cui alla sottosezione 2 sarà trasferito anche al subappaltatore/agente.
  4. Tuttavia, Sinsoma ha il diritto di utilizzare i risultati dell’esame/misurazione per scopi scientifici o di altro tipo (ad esempio, per la pubblicazione). Questo utilizzo deve avvenire in forma anonima e in modo da non permettere di trarre conclusioni sullo specifico cliente e sul contenuto specifico dell’ordine. Solo Sinsoma ha diritto a questo utilizzo, ma non i subappaltatori e gli agenti vicari.
  5. Sinsoma sarà libera di distruggere, conservare o restituire al Cliente il materiale di prova o i campioni ottenuti dopo l’esecuzione dei test/misure o dopo l’esecuzione del contratto. Tuttavia, non è obbligato a immagazzinare o restituire i beni (cfr. punto V./8.).

IV. Responsabilità/garanzia di Sinsoma:

  1. Il materiale di prova viene solitamente ridotto, danneggiato o distrutto durante lo svolgimento degli esami/misure. Sinsoma non sarà pertanto responsabile di eventuali danni causati al materiale di prova nel corso dell’esecuzione degli esami/misure commissionati, né della sua riduzione o completa distruzione.
  2. Sinsoma garantisce che gli esami e le misurazioni sono effettuati lege artis, ovvero in conformità con lo stato attuale della scienza e della tecnologia.
  3. Tuttavia, Sinsoma non promette un particolare successo di rilevamento. Pertanto, Sinsoma non si assume alcuna garanzia o altra responsabilità, per qualsiasi motivo legale, che le indagini/misure effettuate portino a un determinato risultato o successo di verifica, che potrebbe essere atteso dal Cliente. In particolare, Sinsoma non sarà responsabile di alcuna garanzia o responsabilità, per qualsiasi motivo legale, per eventuali conseguenze negative subite dal Cliente a causa dell’impossibilità di dimostrare il risultato desiderato dal Cliente.
  4. Sinsoma non garantisce l’analizzabilità del materiale di prova. Se il materiale di prova dovesse risultare non analizzabile, Sinsoma non sarà responsabile per questo, per qualsiasi motivo legale; inoltre, il punto IV./3. si applicherà per analogia in questo caso. Tuttavia, la richiesta di pagamento di Sinsoma non decade in questo caso (cfr. punto VII./5.).
  5. Inoltre – nella misura in cui la responsabilità di Sinsoma non sia completamente esclusa – Sinsoma non sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Cliente per comportamenti lievemente negligenti; tale limitazione si applicherà anche ai comportamenti lievemente negligenti di eventuali agenti vicari di cui Sinsoma si avvale.

V. Obblighi del Cliente:

  1. Il cliente è tenuto a fornire a Sinsoma il materiale di prova e tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione degli esami/misure commissionati, nella forma e nella quantità corrispondente al rispettivo ordine ed entro un periodo di tempo ragionevole, a meno che non sia stato stipulato un accordo separato. In caso di dubbio, la forma, la quantità e le scadenze saranno specificate da Sinsoma e le sue specifiche saranno vincolanti per il Cliente.
  2. Se l’esecuzione del contratto richiede che Sinsoma operi al di fuori dei suoi locali commerciali (per il prelievo di campioni, per l’esecuzione di indagini/misure), il cliente dovrà garantire che l’accesso al luogo interessato o alla proprietà da indagare/misurare sia consentito e possibile in modo tale che le indagini/misure ordinate possano essere eseguite senza ostacoli.
  3. Inoltre, il Committente dovrà informare Sinsoma di tutte le peculiarità del materiale di prova e – nei casi previsti dai §§ 3.1 e 3.2 – della natura del materiale di prova. Sinsoma deve essere informato di qualsiasi circostanza che possa mettere in pericolo Sinsoma o terzi, o che possa essere significativa per il risultato dell’indagine/misurazione, nel luogo in cui Sinsoma deve agire.
  4. Eventuali permessi ufficiali o consensi di terzi necessari per l’esecuzione del contratto da parte di Sinsoma dovranno essere ottenuti dal cliente a proprie spese e dimostrati a Sinsoma – su richiesta.
  5. Per il campionamento o la presentazione del materiale di prova, il Cliente dovrà utilizzare le procedure e i protocolli di campionamento forniti da Sinsoma, che saranno messi a disposizione del Cliente da Sinsoma. Se Sinsoma fornisce al Cliente materiali di campionamento e contenitori per il trasporto, questi devono essere utilizzati dal Cliente. Se il Cliente non utilizza le procedure/protocolli e i materiali forniti da Sinsoma, quest’ultima sarà libera di rifiutarsi di eseguire gli esami/misure commissionati e di addebitare al Cliente i costi sostenuti di conseguenza; in tal caso, il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di Sinsoma per essersi rifiutato di eseguire gli esami/misure.
  6. Se è necessario sostituire un report già emesso (ad esempio a causa di correzioni, modifiche successive, ecc.), il cliente non può più pubblicare o fare riferimento al report sostituito.
  7. Dopo l’esecuzione dei test/misure, il cliente è tenuto a riprendere in consegna e trasportare il materiale di campione utilizzato entro un periodo di tempo ragionevole (due settimane) su richiesta di Sinsoma, qualora quest’ultima decida di restituire il materiale di prova rimanente o i campioni ottenuti ai sensi del punto III./5. In caso di inadempienza, Sinsoma avrà il diritto di distruggere il materiale di prova o di conservarlo o farlo conservare a spese del cliente. In caso di custodia autonoma da parte di Sinsoma, il cliente pagherà una commissione di custodia usuale.

VI Responsabilità del Cliente:

  1. L’Acquirente sarà responsabile nei confronti di Sinsoma per tutti i danni subiti da Sinsoma a causa della violazione da parte dell’Acquirente di uno qualsiasi degli obblighi di cui alla Clausola V.; ciò vale anche per i danni subiti da Sinsoma a causa del ritardo nella consegna del materiale di prova. Il Committente sarà sempre responsabile – anche in caso di lieve negligenza – anche per qualsiasi perdita di profitto che Sinsoma dovrà subire a causa della violazione dell’obbligo.
  2. Inoltre, il Committente dovrà indennizzare Sinsoma nel caso in cui un terzo faccia valere una pretesa nei confronti di Sinsoma in relazione a una violazione degli obblighi da parte del Committente.

VII. prezzi, modalità di pagamento:

  1. Tutti i prezzi sono espressi in EURO e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, che dovrà essere pagata dal Cliente.
  2. I prezzi si considerano concordati sulla base del valore assicurato. L’adeguamento del valore sarà effettuato sulla base del cosiddetto indice dei prezzi al consumo (CPI), determinato e pubblicato da Statistik Austria; la base di calcolo sarà sempre il dato dell’indice più recente pubblicato al momento della conclusione del contratto. Sinsoma si riserva il diritto di apportare ulteriori modifiche ai prezzi nel caso in cui l’andamento dei costi operativi rilevanti per Sinsoma lo renda necessario.
  3. Se, nel corso dell’esecuzione di un contratto, è necessario un servizio che non rientra nell’ambito dell’ordine, Sinsoma lo comunicherà per iscritto al Committente prima della sua esecuzione e raggiungerà un accordo con il Committente a tale riguardo.
  4. Sinsoma ha il diritto di fornire e fatturare servizi parziali nella misura in cui ciò sia possibile.
  5. Il diritto di Sinsoma alla remunerazione rimarrà valido anche se il materiale di prova dovesse rivelarsi non analizzabile (cfr. punto IV./4.).
  6. I pagamenti dovranno essere effettuati senza detrazioni entro 14 giorni dalla data della fattura.
  7. In caso di inadempienza, è previsto un interesse di mora del 10% p.a.. Inoltre, per il rimborso dei costi di sollecito si applicheranno adeguate spese di sollecito/elaborazione.

VIII Diritto di recesso:

  1. Sinsoma ha il diritto di recedere dal contratto se
  2. viene aperta una procedura di insolvenza contro i beni dell cliente o l’apertura di tale procedura viene respinta per mancanza di beni sufficienti;
  3. l’esecuzione tempestiva del contratto è impossibile a causa di violazioni degli obblighi o di altre circostanze che rientrano nella sfera del Committente;
  4. il committente non adempie ai suoi obblighi, in particolare ai sensi del punto V del presente contratto, nonostante gli sia stato richiesto di farlo e sia stato fissato un ragionevole periodo di tolleranza;
  5. è stato concordato un pagamento anticipato da parte del Cliente e quest’ultimo non adempie all’obbligo di pagamento anticipato in tempo debito.
  6. Se Sinsoma dichiara la rescissione del contratto. Se il cliente recede dal contratto ai sensi del comma 1, avrà diritto al risarcimento dei servizi prestati fino al momento del recesso e al rimborso dei costi sostenuti fino a quel momento; ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni resterà invalida.

IX. Legge applicabile; luogo di esecuzione; foro competente:

  1. I contratti stipulati tra Sinsoma e il cliente, così come le presenti CGC, saranno disciplinati dalla legge austriaca; tale scelta di legge si applicherà a tutti gli aspetti dei rapporti contrattuali (conclusione, esecuzione, risoluzione, ecc.).
  2. Il luogo di esecuzione sarà Innsbruck.
  3. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in relazione ai contratti tra Sinsoma e i suoi clienti, si concorda la giurisdizione esclusiva del tribunale competente di Innsbruck.

X. Clausola di annullamento:

Qualora una o più disposizioni del contratto stipulato con il Cliente o delle presenti CGC siano o diventino invalide o inapplicabili, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni del contratto. A meno che Sinsoma e cliente non concordino diversamente a questo proposito, la disposizione divenuta totalmente o parzialmente invalida sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo della disposizione invalida.

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